LEGGE 10
QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Quella che è ormai nota semplicemente come Legge 10 (Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991) costituisce un punto di svolta nella costruzione e nella ristrutturazione dei fabbricati. Essa pone una serie di vincoli sulle caratteristiche energetiche dei fabbricati e dei sistemi di riscaldamento in essi installati, allo scopo di ridurre gli sprechi energetici realizzando alloggi che, a parità di comfort termico, richiedono una minore quantita di energia per il riscaldamento.
Con questa legge, ed i relativi decreti applicativi (in particolare il DPR n. 412 del 1993 modificato ed integrato dal DPR n. 551 del 1999), vengono introdotti alcuni parametri relativi alle caratteristiche di "tenuta" termica sia delle singole strutture dell'edificio (pareti, solai, coperture, superfici vetrate, ecc..), che degli alloggi nel loro complesso, nonchè di rendimento dei sistemi di generazione (caldaie, pompe di calore, ecc..).
I suddetti parametri devono rispettare determinati limiti fissati dalla legge.
Chi intende costruire o ristrutturare un edificio o parte di esso deve presentare in comune (art. 28), insieme alla denuncia di inizio lavori, il progetto delle opere previste corredato da una relazione tecnica redatta da un profesisonista abilitato, che attesti il rispetto delle disposizioni fissate dalla Legge 10 (e successive modifiche e integrazioni).
Per gli addetti ai lavori "fare una legge 10" significa progettare le strutture scegliendo e dimensionando i materiali isolanti in modo che vengano rispettati i limiti di legge e redigere la suddetta relazione.
Le disposizioni introdotte dalla Legge 10 sono diventate più restrittive con l'emanazione della Legge n. 192 del 19 Agosto 2005 (e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il DPR n.59 del 2 Aprile 2009).
Tale legge introduce limiti più restrittivi ai parametri energetici di strutture ed edifici.
Vengono anche introdotti gli attestati di Qualificazione energetica e Certificazione energetica.

 

 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) TORNA SU
E' una sorta di certificato in cui sono riassunte le caratterisitche e le performances energetiche di un fabbricato.
Può essere redatto anche da chi ha progettato o diretto i lavori dell'immobile in questione e deve essere consegnato in comune con la documentazione di fine lavori (la mancanza di tale documento, rende inefficace la dichiarazione di fine lavori - DL 311 art.8 comma 2).
L'AQE è necessario anche per la richiesta di agevolazioni fiscali per opere che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Fino al 2010 l'AQE poteva sostituire temporaneamente l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in quelle regioni in cui non erano ancora stati emanati i relativi decreti attuativi. Attualmente l'AQE non può più sostituire l'ACE, ma può risultare utile perchè che deve redigere l'ACE può svolgere più agevolmente il proprio compito prelevando dall'AQE alcune informazioni necessarie alla compilazione dell'ACE.
La validità dell'AQE ha una durata di un anno.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) - APE TORNA SU
E' un documento che descrive le caratteristiche energetiche dell'edificio o di un appartamento e le riassume per mezzo di una classificazione simile a quella indicata per gli elettrodomestici: un appartamento in classe A richiede la minor quantita di energia a parità di comfort termico e quindi garantiscono il maggior risparmio; gli appartamenti classificati G hanno le maggiori dispersioni e quindi spreco energetico.

L'ACE deve essere redatto da un tecnico abilitato, non coinvolto nella progettazione e/o direzione dei lavori in oggetto (a differenza dell'AQE), nella fornitura dei materiali e privo di rapporti di parentela (fino al quarto grado) con il proprietario dell'immobile in oggetto. Il proprietario di un immobile deve fornire l'attestato sia in caso di vendita che in caso di locazione (nuovo contratto o rinnovo).
Questo perchè chi compra o affitta un locale deve poter conoscere le prestazioni termiche di ciò che va ad occupare in modo da potersi fare un'idea di quanto andrà a spendere per il riscaldamento.
In base al DL n.145 del 23 dicembre 2013 l'Attestato deve essere allegato all'atto di vendita o di locazione, fatta eccezione per la locazione di singole unità immobiliari; anche in questi casi, comunque, il proprietario deve mettere a disposizione del conduttore copia del suddetto documento e nel contratto si dichiara che tale disposizione è stata rispettata.
La non osservanza di quanto sopra può comportare una sanzione che, a seconda dei casi, può variare tra 1000 e 18000 €.
La validità dell'ACE ha una durata massima di 10 anni; deve comunque essere redatto nuovamente in caso di lavori all'immobile che ne alterino le caratterisitche termiche (sostituzione degli infissi, sostituzione di una caldaia, lavori alle strutture con la modifica degli strati isolanti, ecc..), da un tecnico abilitato, in base alle disposizioni contenute nel DPR n.75 e successive modifiche.
Con l'entrata in vigore del DL n.63 del 4 giugno 2013, l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Chi è in possesso di una ACE, però, non è tenuto a rifare la certificazione in quanto la suddetta ACE resta valida fino alla data della scadenza o a lavori sull'immobile che ne determinino la necessità di rinnovo.

 

Il nostro studio offre i seguenti servizi:
  1) Progetto e dimensionamento degli isolamenti delle strutture al fine di rispettare i limiti di legge delle caratteristiche termiche
2) Redazione della relazione tecnica di progetto ("Legge 10")
3) Redazione dell'attestato di qualificazione energetica (AQE)
4) Redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE)

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Studio "RB progettazioni, di Roscini Stefano"
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